Giovedì è stato approvato con 189 sì e 31 no in Senato il Decreto Green Pass relativo alla scuola, che rispetto al decreto originario (d. lgs. 111 6 Agosto) ha visto delle modifiche fondamentali.
Stanziamento dei fondi per le supplenze
Il Senato ha previsto uno stanziamento di fondi pari a €70 milioni per docenti e personale ATA chiamati in sostituzione del personale titolare, oltre che €288 milioni per il pagamento di supplenti brevi, saltuari e temporanei.
Durata della certificazione verde
La prima novità riguarda la certificazione verde (o Green Pass): nel caso in cui, a seguito di un tampone o di un vaccino, la certificazione verde non venga rilasciata immediatamente al soggetto interessato, quest’ultimo può comunque accedere all’edificio scolastico se provvisto di un certificato provvisorio.
Il certificato deve essere rilasciato dalla struttura sanitaria che ha effettuato il test o la vaccinazione.
A dover poi verificare la certificazione dovranno essere sempre i dirigenti scolastici o i loro delegati.
In caso non vengano rispettate le norme e non avvenga un controllo preciso e puntuale dei soggetti che entrano all’interno dell’istituto scolastico, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie dai €400 ai €1000.
Il controllo delle violazioni è affidato ai direttori degli uffici scolastici regionali.
Il test molecolare (campione salivare o oro-faringeo) avrà una validità più lunga: la sua negatività e la conseguente certificazione verde, infatti, verrà estesa da 48 ore a 72 ore.
Il test antigenico rapido, invece, rimarrà valido ancora per 48 ore.
La situazione dei lavoratori fragili
Per quanto riguarda i lavoratori fragili, è stato deciso di prorogare fino a fine 2021 (31 dicembre) il provvedimento di considerare l’assenza dal servizio come ricovero ospedaliero.
La disposizione vale per tutto il personale scolastico in possesso di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, legge n. 104/1992) oppure con certificazione di una condizione rischiosa dovuta a immunodepressione o esiti di patologie oncologiche con conseguenti terapie.
Modifiche alle misure di sicurezza minime
Sono state previste anche alcune modifiche sulle misure di sicurezza minime all’interno degli edifici scolastici di ogni ordine e grado.
In particolare, è previsto l’obbligo di mascherina già dai bambini che frequentano la scuola primaria e la fornitura di mascherine FFP2 o FFP3 per tutto il personale scolastico che operi in situazioni dove sono presenti alunni esonerati dall’obbligo di mascherina.
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